
Rimorchio auto: normative specifiche
Il rimorchio auto è un carrello destinato al trasporto di oggetti o di persone. Più precisamente, i rimorchi, secondo l’articolo 56 del Codice della Strada, sono dei veicoli che necessitano di essere trainati da autoveicoli o da altri mezzi a motore.
Esistono delle normative che ne regolano l’utilizzo su strada, con conseguente sanzione in caso di trasgressione.
A seconda delle caratteristiche ci sono diversi tipi di rimorchio:
- rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi e ai semirimorchi
- rimorchi per trasporto di cose
- i rimorchi per trasporti specifici
- rimorchi a uso speciale
- caravan, ossia rimorchi a un asse o a due assi posti a distanza non superiore a un metro, aventi speciale carrozzeria e attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo (roulotte)
- rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive, ossia rimorchi a un asse o a due assi posti a distanza non superiore a un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, come imbarcazioni.
L’art. 56 del Codice della Strada, commi 3 e 4, considera anche i semirimorchi, ossia veicoli senza motore destinati ad essere trainati da parte di un trattore stradale con cui, in abbinamento, formano un autoarticolato. Il veicolo scarica parte del proprio peso sui suoi stessi assi e parte sulla ralla del trattore stradale che lo traina per cui, da un punto di vista fisico, è trainato solo per metà, e i carrelli appendice, destinati al trasporto di bagagli o attrezzi e trainabili da autoveicoli e considerati parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti.
L’ art. 54 del Codice della Strada, comma 1 lettera h, definisce autotreno un complesso di veicoli composto da una motrice e da un rimorchio. Eccezione riservata per i carrelli appendice considerati come un prolungamento del veicolo a cui sono agganciati.
Limiti di sagoma, di massa e di velocità
Secondo l’art. 61 del Codice della Strada, la lunghezza totale di un veicolo, compresi gli organi di traino, non deve superare i 12 metri, ad eccezione dei semirimorchi.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza totale di 16,50 metri, ma su percorsi specifici possono raggiungere i 18 metri.
Gli autotreni e i filotreni non devono superare la lunghezza massima di 18,75 metri.
Chi non rispetta i limiti di sagoma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 421 a 1.691 euro.
L’art. 62 del Codice della Strada regola invece la massa limite dei veicoli, inclusi quelli con rimorchio.
I limiti di velocità di un autotreno sono: 70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h sulle autostrade. I carrelli appendice, invece, non essendo considerati come veri rimorchi non costituiscono un autotreno e, quindi, i limiti rientrano in quelli previsti per una normale autovettura.
Le auto con rimorchio possono essere guidate da chi ha la patente B ma, in alcuni casi, può essere necessaria una patente specifica, a seconda della massa del carrello rimorchiato.
Di seguito le patenti richieste per guidare veicoli con rimorchi:
- B: consente di guidare autoveicoli fino a 3.500 kg con un massimo di 9 posti (incluso il conducente), anche trainanti rimorchi aventi una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, oppure che superi 750 kg purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non sia oltre 4.250 kg
- BE: consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio. Questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg
- C1: consente di guidare autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima tra 3.501 e 7500 kg e fino a 9 occupanti (incluso il conducente), anche trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg
- C1E: consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice della categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia tra 751 e 12.000 kg; oppure complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata rientri tra 3.501 e 12.000 kg
- C: consente di guidare autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima superiore a 3.500 kg e fino a 9 occupanti (incluso il conducente), anche trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
- CE: consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg
- D1: agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
- D1E: consente di guidare complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg
- D: agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
- DE: consente di guidare complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg