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Procedura di radiazione auto per esportazione all'estero: tutti gli aggiornamenti del 2021

Procedura di radiazione auto per esportazione all'estero: tutti gli aggiornamenti del 2021

A partire dal 1°gennaio 2020 sono cambiate le regole che riguardano la procedura di radiazione dell’auto per definitiva esportazione all’estero e sono state confermate anche nel 2021.

La differenza sostanziale con il passato è che la radiazione dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico generalmente viene fatta prima dell’esportazione. Un ulteriore aggiornamento è arrivato a giugno del 2021 dopo che è stata approvata la legge n. 120/2020, e riguarda le ultime normative inerenti alla radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero.

La revisione deve essere in regola.

Quindi se con la precedente normativa la richiesta di radiazione doveva essere effettuata dopo il trasferimento all’estero, ora, con le norme vigenti, la richiesta di radiazione deve essere effettuata prima del trasferimento all’estero. Tale richiesta può essere inoltrata dall’intestatario ma anche da un altro avente titolo. Quest’ultimo deve allegare il titolo di acquisto in originale seguendo le linee guida prescritte nella legge.

Per inoltrare la richiesta di radiazione bisogna recarsi presso uno sportello telematico dell’Automobilista (STA) allegando le seguenti documentazioni:

  • Istanza Unificata
  • Titolo di acquisto in originale
  • Certificato di proprietà e carta di circolazione
  • Targhe
  • Documento d’identità

Il costo di tale della procedura presso Saturno Pratiche Auto è di € 110.00.

Verrà rilasciato il Documento Unico con l’annotazione “veicolo cessato dalla circolazione per definitiva esportazione in (Nome del Paese)”. È possibile inoltre richiedere il foglio di via e delle targhe provvisorie nel caso in cui l’intestatario, o, l’avente titolo del veicolo, debba raggiungere il Paese estero di destinazione.

Cosa succede se si effettua la richiesta di radiazione dopo il trasferimento all’estero?

Le nuove norme impongono che tale richiesta venga inoltrata prima del trasferimento all’estero ma ciò non esclude del tutto la possibilità che possa avvenire anche successivamente. Il veicolo deve essere già stato reimmatricolato all’estero e occorre allegare alla pratica la copia della nuova carta di circolazione estera.

È importante ricordare che i documenti italiani (libretto, certificato di proprietà e targhe) vengono trattenuti dalle autorità estere ai fini della reimmatricolazione, con il rilascio dell’attestazione di avvenuto ritiro dei documenti.

Bisogna inoltre ricordare che non è più previsto l’obbligo di sottoporre il veicolo che si vuole esportare a revisione in data non anteriore a 6 mesi dalla data di richiesta della cancellazione. È necessario solamente che il veicolo abbia la revisione in corso di validità.

 

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