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Bollo auto: tutto quello che c'è da sapere, come e dove pagare

Bollo auto: tutto quello che c'è da sapere, come e dove pagare

Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, il primo giorno del mese in cui il pagamento deve essere effettuato, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, come indicato nel Pubblico Registro Automobilistico, nonché utilizzatori di veicoli in locazione senza conducente a lungo termine (dodici o più mesi), come risulta dai contratti annotati nell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’art. 94, comma 4 bis, del Codice della Strada, ex d.Lgs. n. 285/1992).

Dall'entrata in vigore della legge statale n. 190/2014 la tassa automobilistica di proprietà è dovuta fino al compimento del 29° anno del veicolo. I veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla sola tassa di circolazione (30 euro per gli autoveicoli e 20 euro per i motoveicoli).

Quando il pagamento non è dovuto

Nel caso in cui il veicolo sia stato oggetto di furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, pignoramento, sequestro o fermo amministrativo (purchè non dovuto a inadempimento fiscale), il pagamento non è dovuto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’evento si è verificato, sempre che risulti registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di demolizione, furto o esportazione definitiva il pagamento non è dovuto se l’evento (la data di trascrizione al PRA in caso di esportazione) si è verificato entro il termine ultimo concesso per effettuarlo. In questi casi è possibile chiedere il rimborso della frazione di tassa versata e non fruita. In caso di vendita, non è invece previsto il rimborso. Il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva.
Per alcuni veicoli e per alcune categorie di persone sono previste esenzioni e riduzioni.

La Regione può richiedere il pagamento della tassa non versata entro il 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello in cui doveva essere effettuato. Il termine di prescrizione si interrompe con la notifica di un'ingiunzione di pagamento da parte di Regione. Se le procedure esecutive non sono espletate entro un anno dalla notifica, l'ingiunzione viene rinotificata.

Come si calcola

L'importo della tassa, sempre relativo a 12 mesi, si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi).

L'importo minimo è di € 20. Le tariffe con importi inferiori devono essere adeguate a tale valore.

Quando effettuare il pagamento

Primo pagamento: entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.

La targa viene registrata sui sistemi regionali alcuni giorni dopo l'immatricolazione. Da quel momento è possibile effettuare il pagamento online o presso i canali autorizzati. Il periodo tributario è di 12 mesi calcolati dal primo giorno del mese di immatricolazione.

Anni successivi: entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

Per i veicoli immatricolati prima del 2004, la scadenza è quella stabilita in occasione dell’immatricolazione.

Pagare presso gli intermediari autorizzati

Presso i punti di riscossione ordinari: Sportelli, home banking e bancomat degli istituti aderenti alla piattaforma pagoPA; Agenzie Pratiche Auto e altri canali collegati al nodo dei pagamento pagoPA.

La ricevuta generata dal sistema attestante il pagamento non deve più essere esposta o conservata sul veicolo.

Accedendo all'Area personale Tributi con un sistema di autenticazione forte (SPID, Carta d'Identità Elettronica o Tessera Sanitaria - CNS munite di PIN) si può controllare la posizione tributaria relativa ai propri veicoli e ai pagamenti effettuati.

 

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