Cittadini ucraini rifugiati
Circolazione in Italia di veicoli provenienti dall’Ucraina intestati a cittadini ucraini rifugiati. Al fine di far fronte alle necessità dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, in considerazione della loro particolare condizione di protezione temporanea, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha valutato la possibilità di ricorrere, nei casi di specie, al rilascio di targhe EE ai sensi dell’art. 134, comma 1, c.d.s.
Targhe EE
Possono essere rilasciate targhe EE a condizione che:
- il cittadino ucraino, residente o non residente in Italia, sia in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea in corso di validità;
- il veicolo immatricolato in Ucraina sia di proprietà del richiedente.
Ciascun cittadino ucraino in protezione temporanea può chiedere ed ottenere il rilascio delle targhe EE in relazione ad un solo veicolo intestato a proprio nome per uso proprio e limitatamente alle seguenti tipologie:
- autoveicoli e rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
- motoveicoli.
Validità targhe EE Considerato che il rilascio di dette targhe EE è subordinato al possesso del permesso di soggiorno temporaneo, la durata delle targhe EE è pari al periodo di validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Cessazione dello stato di protezione temporanea Cessato lo stato di protezione temporanea, il cittadino ucraino rifugiato è tenuto alla riconsegna delle targhe EE e della relativa carta di circolazione all’UMC che le ha rilasciate. Scaduto il permesso di soggiorno per protezione temporanea, senza che vi sia stato rinnovo, decade la validità delle targhe EE e, pertanto, è inibita la circolazione del veicolo.
Entrata in vigore 22 maggio 2023. DGT Protocollo nr° 14744 del 12/05/2023
Fonte: https://www.dgtno.it/cittadini-ucraini-rifugiati-circolazione-veicoli/