Ricevuta di richiesta della carta tachigrafica
Rispondiamo a questo nuovo quesito in merito alla ricevuta di richiesta della carta tachigrafica.
"L'autista di un autocarro dotato di cronotachigrafo digitale è in regola se circola con la ricevuta di richiesta della propria carta tachigrafica rilasciata dalla locale CCIAA? E se si, per quanto tempo è ammessa poter circolare in queste condizioni?"
Risposta
Poiché non viene precisato, occorre distinguere di quale della seguente casistica si tratti:
- Carta danneggiata, malfunzionante, smarrita o rubata: Il reg. (UE) n. 165/2016 prevede la possibilità di circolare con la ricevuta di richiesta della carta tachigrafica. Si tratta dell'unico caso espressamente previsto: è consentito circolare a condizione che il conducente effettui la relativa stampa e registrazione delle attività sui tabulati. In tale circostanza la guida senza carta è consentita per massimo 15 giorni, o più se deve riportare il veicolo in sede (es. al tredicesimo giorno il conducente parte per un viaggio di vari giorni prima che gli sia recapitata la nuova carta).
- Carta scaduta: Il regolamento non contempla l'eventualità di registrazione manuale oltre i termini di scadenza. E' tuttavia interpretazione condivisa tollerare la guida con carta scaduta per qualche giorno a patto che il conducente dimostri di aver effettuato la richiesta entro i termini stabiliti (15 gg lavorativi prima della scadenza), appronti i tabulati come nel caso precedente e la carta non sia effettivamente ancora arrivata (es. non può guidare se la carta è arrivata all'autoscuola ma lui non la ha ritirata). Se non ricorrono tutte e tre le circostanze la circolazione è vietata e sanzionabile.
- Prima emissione: Si ritiene che in questo caso non sia possibile guidare, neppure facendo le registrazioni manuali, fino all'arrivo della carta.
Saturno Agenzia Pratiche Auto è a vostra disposizione per ogni chiarimento.