Macchine operatrici: immatricolazione, registrazione e documenti di circolazione
È stata disciplinata la trasformazione di tutti i veicoli appartenenti alla categoria O in macchine operatrici semoventi trainate che è ammessa alle seguenti disposizioni:
- all'atto della richiesta, il veicolo rimorchiato di categoria O (rimorchio industriale) risponde alle condizioni di sicurezza per la circolazione previste per la categoria di origine ed in particolare la revisione deve essere in corso di validità;- all'atto della trasformazione i veicoli rispondono alla normativa in vigore per le macchine operatrici trainate
- non sono ammesse richieste di aumento della massa complessiva e/o per asse, potendosi solo consentire in tal senso solo diminuzioni
- il limite temporale ammesso per il nuovo inquadramento, non è fissato ove non ricorrano modifiche strutturali mentre è fissato in 10 anni dalla prima immatricolazione nel caso di modifiche strutturali (variazioni di interasse e/o del numero di assi, altre modifiche alle strutture portanti connesse con la funzionalità della macchina)
- occorre il nulla osta del costruttore del veicolo nel caso di modifiche strutturali
- per i rimorchi muniti di carta di circolazione estera è necessaria la preventiva immatricolazione in Italia quali rimorchi prima di avanzare la richiesta di trasformazione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso di rimorchi dismessi dagli Enti di cui all'art. 138 CDS
- non è in ogni caso ammesso l'inquadramento per i veicoli radiati dalla circolazione o comunque privi di valido documento di circolazione
- la richiesta di cambio di classificazione deve essere presentata presso un CPA, da parte di ditta allestitrice/trasformatrice che deve provvedere altresì alla costituzione del fascicolo tecnico e alla redazione della dichiarazione di rispondenza alla "direttiva macchine", e ad apporre sul veicolo la specifica marcatura prevista da tale normativa
Saturno Agenzia Pratiche Auto è a vostra disposizione per ogni chiarimento.