• Home
  • News
  • Iscrizione Albo trasportatori rifiuti conto proprio

Iscrizione Albo trasportatori rifiuti conto proprio

Iscrizione Albo trasportatori rifiuti conto proprio

In ordine al trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, il relativo obbligo di iscrizione all’Albo è stato introdotto dal comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 9 giugno 2005, causa C‑270/03, che condannò il nostro Paese per esser venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi dell’art. 12 della direttiva 91/156, in quanto: “l’art. 12 della direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse”.

Sulla base di ciò i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo, a seguito della presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente e non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie.

Bisogna sottolineare che è possibile beneficiare di questa procedura di iscrizione semplificata a condizione che le operazioni di trasporto “costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”: trattasi di imprese che, pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

In assenza di questo requisito le imprese che intendono trasportare i rifiuti decadenti dalla propria attività dovranno ricorrere, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti trasportati, alle procedure ordinarie o semplificate di iscrizione.

A tale tipologia di soggetti è ormai indiscusso appartengano anche le imprese che svolgono attività di manutenzione, ad esito della quale sono prodotti rifiuti che vengono dalle stesse trasportati verso il recupero o lo smaltimento, o verso appositi centri di raccolta (secondo i limiti del D.M. 8 aprile 2008).

L’individuazione dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto (in conto proprio) dipenderà dalla sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina di settore (Legge n. 298/1974).

Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che il trasporto dei propri rifiuti necessita dell’iscrizione di cui all’art. 212 comma 8 nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, ed in riferimento, come prevede il modello di domanda, a ben individuati mezzi di trasporto, che dovranno razionalmente corrispondere.

Ne consegue che, ad esito di controlli, la sezione regionale dell’Albo potrebbe decidere di avviare un procedimento di sospensione dell’iscrizione per “inosservanza dell’obbligo di comunicazione alla Sezione di ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche” (ai sensi dell’art. 16 del D.M. 406/98).

Saturno Agenzia Pratiche Auto è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

 

Vuoi essere informato sulle ultime novità o ricevere in anteprima offerte e promozioni?

Iscriviti alla newsletter!