Tachigrafo digitale

Tachigrafo digitale

Il Codice della strada sanziona in modo diverso: a) l’utilizzo di un cronotachigrafo rotto o malfunzionamento, rispetto alla b) manomissione dei sigilli o l’alterazione del tachigrafo. Ancora diversa, infine, è l’ipotesi di c)utilizzo scorretto del cronotachigrafo, funzionante e non manomesso.

  1. Per la prima ipotesi (utilizzo cronotachigrafo rotto o malfunzionante) l’art. 179 del Codice della Strada prevede la sanzione pecuniaria di euro 849,00 nel minimo (da euro 849,00 a 3.396,00) a carico dell’autista (e del proprietario del mezzo quale obbligato in solido) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (deciderà il Prefetto con separata ordinanza). L’esempio classico per questo caso è quello in cui i chilometri indicati nel foglio di registrazione (il c.d. disco) non corrispondano ai chilometri effettivamente percorsi dal mezzo risultanti dal contachilometri. Nel caso del tachigrafo digitale potremmo menzionare l’esempio della “guida senza scheda”.
  2. Viene punito in modo più pesante il caso dell’alterazione dei sigilli o dell’alterazione delle caratteristiche del cronotachigrafo. In questo caso la sanzione pecuniaria a carico dell’autista raddoppia: da euro 1.698,00 a euro 6.792,00. Anche in questo caso verrà irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. Esempio classico di questa fattispecie è l’uso della “calamita” o di tutti quegli escamotage più o meno tecnologici che “alterano” il funzionamento del cronotachigrafo.

In tutti i casi sin qui analizzati è prevista una sanzione pecuniaria specifica a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che metta in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante: da euro 815,00 a euro 3.2673,00.

Normalmente, inoltre, scatta la segnalazione agli organismi competenti per la verifica presso l’azienda circa il rispetto del Reg. CE 561/06, del Reg UE 165/14 e del D.Lgs. 234/07 in tema di orario di lavoro dei lavoratori mobili. Come noto, in questo caso il controllo sull’attività degli autisti può arrivare sino ad un anno antecedente il giorno del controllo, o anche oltre, qualora l’azienda fornisca tali dati all’autorità.

Appare evidente, quindi, come sia oggi fortemente sconveniente per aziende e autisti adottare tutti quegli accorgimenti finalizzati ad alterare l’orario di guida o i periodi di interruzione o riposo dell’autista; accorgimenti, peraltro, che oggi sono tutti ben conosciuti dalle forze di polizia, quali ad esempio l’utilizzo delle schede clonate o falsamente dichiarate smarrite o rubate, l’utilizzo di schede altrui, la guida senza scheda, le calamite e i software più disparati. Può anche accadere che per mesi o per anni si riesca a “farla franca”, ma basta un solo controllo perché tutto venga a galla.

Evidenzio che, qualora l’attività di alterazione del cronotachigrafo sia sistematica, oggi è prevista anche l’imputabilità per violazione dell’art. 437 del Codice Penale per rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni, che prevede nella sua ipotesi base la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se per caso da tale attività fraudolenta ne derivi un infortunio (ad esempio un incidente stradale nel quale l’autista rimanga ferito) la reclusione va da 3 anni a 10 anni. Sul punto, ormai, la giurisprudenza è consolidata: segnalo le sentenze della Cassazione Penale n. 47211 del 9.11.2016, n. 13937 del 9.3.2017, n. 34107 del 12.7.2017. Ognuno si faccia i propri conti...

c) Esiste, infine, un’ultima ipotesi, molto meno grave che si riferisce all’utilizzo errato del tachigrafo, perfettamente funzionante e senza che lo stesso venga alterato. È il caso, ad esempio, della mancata memorizzazione del riposo giornaliero, che è necessario fare manualmente sia sul foglio di registrazione (disco) del tachigrafo analogico che sulla scheda autista con il tachigrafo digitale.

In questo caso l’art. 19 della L. 727/1978 prevede una sezione pecuniaria di euro 52,00. Il punto è che si tratta di 52,00 euro per ogni errore; provate a immaginare che l’errore sopra descritto venga fatto tutti i giorni dall’autista. In caso di controllo su strada (che può retrocedere sino ai 28 giorni di calendario antecedenti quello del controllo) 52,00 euro x 28 giorni = euro 1.456,00, solo per non aver prestato attenzione ad una registrazione che comporta circa 30 secondi di attività.

Sono quindi costretto a ritornare al concetto di formazione efficace e continua degli autisti, tanto utile affinché gli stessi acquisiscano consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo e allo stesso tempo dimestichezza nell’uso corretto del cronotachigrafo. Con poche ore di formazione si possono evitare migliaia di euro di sanzioni, migliorando, perché no, anche l’efficienza aziendale.

Articolo a cura dell'Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.).

Saturno Agenzia Pratiche Auto, in collaborazione con Iper Gomme, è a vostra disposizione per verificare il vostro tachigrafo.

 

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