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Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE - Nuova disciplina quadro per l'omologazione.

La regolamentazione delle procedure di omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche in oggetto si è basata, fino ad oggi, sulla direttiva 2007/46/CE (1), recepita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2008 (2), e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dall'anno 2009, detta direttiva è stata affiancata ed integrata da una specifica regolamentazione sulla sicurezza generale dei veicoli introdotta con il Regolamento (CE) 661/2009 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio (tuttora vigente), cosiddetto GSR "General Safety Regulation", che ha disciplinato nuovi requisiti di sicurezza, quali - fra gli altri - il segnalatore di cambio di marcia, i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia, i sistemi avanzati per la frenatura d'emergenza, i sistemi di controllo di stabilità, nuovi requisiti per gli pneumatici, etc.

Il GSR ha anche introdotto la progressiva abolizione delle direttive europee che regolamentavano i vari aspetti del veicolo, prevedendo l'obbligo dell'applicazione dei Regolamenti UNECE. Per gli aspetti non coperti dai Regolamenti UNECE, sono stati emanati - in attuazione del GSR - Regolamenti (UE) specifici.

Di recente, l'Unione europea ha rivisto la norma quadro per il rilascio delle omologazioni adottando il Regolamento (UE) 2018/858 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo "all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli" che modifica altresì i Regolamenti (CE) 715/2007 (5) e 595/2009 (6) (relativi alle emissioni inquinanti) ed abroga la direttiva 2007/46/CE (1).

In attuazione del nuovo Regolamento quadro sulla omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (UE) 2020/683 (7) che riguarda le prescrizioni amministrative.

Parallelamente, anche il GSR è stato aggiornato con un nuovo regolamento, il Regolamento (UE) 2019/2144 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Vigilanza del mercato

Sulla falsa riga di quanto introdotto nel 2013 per i veicoli agricoli e per i veicoli a due/tre ruote compreso i quadricicli, rispettivamente con i Regolamenti (UE) 167/2013 (9) e 168/2013 (10), vengono ora introdotte, anche per i veicoli delle categorie M, N ed O, particolari disposizioni per la vigilanza del mercato, con specifici obblighi sia per gli operatori economici nella catena di fornitura, sia per le Autorità preposte all'applicazione delle leggi, al fine di garantire efficaci interventi atti a rilevare eventuali non conformità alle prescrizioni per l'omologazione. In particolare, viene sancito l'obbligo per le singole Autorità nazionali di effettuare, annualmente, un numero minimo di controlli di conformità al tipo omologato per i veicoli immatricolati nel rispettivo Stato.

Servizi tecnici

Vengono fissati requisiti più stringenti sia per la designazione dei Servizi tecnici da parte dell'Autorità di omologazione (Direzione Generale per la Motorizzazione), sia per la valutazione della competenza tecnica degli stessi Servizi. Tale tematica, considerata la specificità dell'argomento, sarà affrontata con successivi provvedimenti.

Attività ispettiva della Commissione europea

La verifica del rispetto delle prescrizioni di omologazione e della conformità del prodotto al tipo omologato può essere attivata direttamente dalla Commissione europea con attività ispettive.

Forum sull'applicazione

È stato istituito dalla Commissione europea, e da questa gestito, un "forum" delle Autorità di omologazione e di vigilanza, per lo scambio di informazioni sull'applicazione del quadro normativo. A tale "forum" è demandata, fra l'altro la soluzione di differenti interpretazioni delle norme, la valutazione dell'attività ispettiva della Commissione europea e delle Autorità di vigilanza, nonché ogni particolare aspetto per il buon funzionamento e la corretta applicazione di quanto disposto con il nuovo quadro normativo sull'omologazione.

Cessazione di validità

Oltre alle già previste regole che determinano la cessazione di validità di un'omologazione globale (cessazione della produzione, mancato obbligo del rispetto di nuove prescrizioni tecniche, scadenza di una restrizione speciale) viene introdotto l'obbligo di una verifica temporale da parte dell'Autorità di omologazione, consistente nel verificare che il veicolo coperto da omologazione globale risponda a tutte le prescrizioni pertinenti per il tipo in questione, obbligatorie per l'immatricolazione alla data della verifica.

Tale verifica deve essere attuata 7 (sette) anni dopo l'ultimo aggiornamento del fascicolo di omologazione per i veicoli di categoria M1 e N1, e dopo 10 (dieci) anni per tutte le altre categorie.

Certificato di conformità

Dal 5 luglio 2026, i costruttori di veicoli potranno omettere l'emissione del certificato di conformità (COC) in forma cartacea se renderanno disponibili i relativi dati in forma strutturata ed in formato elettronico, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione europea.

Omologazioni

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° settembre 2020, ma già dal 5 luglio 2020 è stato possibile - su richiesta del costruttore - rilasciare l'omologazione di un nuovo tipo di veicolo in conformità con la nuova normativa. Dalla stessa data del 1° settembre 2020 la direttiva 2007/46/CE (1) è abrogata.

Servizi tecnici

I Servizi tecnici designati prima del 4 luglio 2018 (che in Italia sono il CSRPAD di Roma, i Centri Prove Autoveicoli e la Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione), sono legittimati ad operare fino al 5 luglio 2022. Entro tale data detti Servizi dovranno essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2018/858 (4), da parte dell'Autorità di omologazione o dell'Organismo nazionale di accreditamento, secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni stabilite nell'Allegato III, appendice 2.

Validità dell'omologazione

Tutti i provvedimenti di omologazione, sia globale che relativi a sistemi, componenti ed entità tecniche, rilasciati entro il 31 agosto del 2020, mantengono la loro validità, fermo restando quanto indicato al punto 1.5. della presente circolare.

Modifica dell'omologazione

Le omologazioni rilasciate in base alla direttiva 2007/46/CE (1) possono continuare ad essere oggetto di modifica (estensione/revisione).

Tavola di concordanza

L'Allegato XI al Regolamento (UE) 2018/858 (4) riporta, articolo per articolo, la corrispondenza fra la precedente e la nuova normativa.

Prescrizioni tecniche
Come indicato in premessa, le prescrizioni tecniche sono sostanzialmente rimaste immutate mentre sono aumentate le tipologie di omologazione. Si riportano di seguito tutte le tipologie di omologazione previste:

  • omologazione globale UE di un tipo di veicolo;
  • omologazione UE di sistema, entità tecnica e componente;
  • omologazione UE di veicoli prodotti in piccola serie;
  • omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie;
  • omologazione individuale UE;
  • omologazione individuale nazionale.

L'Allegato II, parte I del Regolamento (UE) 2018/858 (4) reca le prescrizioni tecniche per l'omologazione UE dei veicoli prodotti in serie illimitata. Le voci sono le medesime 72 indicate nella direttiva 2007/46/CE (1) come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2019/543 (11).

Di pari contenuto, rispetto alla precedente normativa, sono le prescrizioni tecniche specifiche previste per i veicoli di categoria M1 ed N1 prodotti in piccola serie UE (appendice 1, tabelle 1 e 2 dell'Allegato II, parte I).

Le prescrizioni tecniche dei veicoli oggetto di omologazione individuale UE appartenenti alle categorie M1 ed N1 sono elencate nell'appendice 2, parti I e II dell'Allegato II, mentre gli atti normativi per i veicoli per uso speciale sono riportati nell'Allegato II, parte III.

Nuovi tipi di veicoli

Per un nuovo tipo di veicolo, l'omologazione rilasciata dall'1 settembre 2020 deve essere in tutto conforme alla nuova regolamentazione. Qualora la richiesta di omologazione sia relativa ad un'omologazione di fase successiva alla prima omologazione, a suo tempo conseguita secondo la 2007/46/CE (1), l'omologazione di fase successiva seguirà la nuova sequenza di numerazione delle omologazioni (vedi Regolamento (UE) 2020/683 (7), Allegato IV).

Verbali delle verifiche e prove di omologazione

I verbali delle verifiche e prove (test report) relativi alle omologazioni di cui al precedente punto 4.2 relativi a provvedimenti di omologazione rilasciati dal 1 settembre 2020, devono essere adeguati ai requisiti minimi richiesti ed esplicitati nell'Allegato VII del Regolamento (UE) 2020/683 (7). In particolare devono sempre riportare le informazioni previste dal paragrafo 7.8.2 della norma ISO 17025:2018.

Omologazione di veicoli prodotti in piccola serie

I nuovi limiti quantitativi annuali per le omologazioni UE e per quelle nazionali di veicoli prodotti in piccola serie, per le categorie di veicoli M, N ed O, sono riportati rispettivamente nell'Allegato V, parte A, punto 1 e punto 2, del Regolamento (UE) 2018/858 (4).

Il sistema di numerazione dei certificati di omologazione è riportato nell'Allegato IV al Regolamento (UE) 2020/683 (7).

Le omologazioni in piccola serie nazionali di cui sopra andranno a sostituire le omologazioni nazionali di piccole serie (articolo 23 della Direttiva 2007/46/CE (1)) e le omologazioni piccola serie rilasciate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 277/2001 (12).

Omologazioni ex D.M. 277/2001

Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche alle previsioni del Regolamento (UE) 2018/858 (4), i CPA possono continuare a rilasciare omologazioni limitate di piccola serie in base alle procedure del D.M. 277/2001 (12) e s.m.i., per tutte le categorie ivi contemplate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e amministrative recate dal predetto Regolamento.

Omologazioni individuali

Due sono oggi le tipologie di omologazioni individuali disciplinate dal Regolamento (UE) 2018/858 (4):

  • quelle denominate "omologazioni individuali UE" (art. 44)
  • quelle denominate "omologazioni individuali nazionali" (art. 45) entrambe rilasciabili solo per veicoli nuovi, completi o completati.

La domanda di omologazione individuale è presentata dal proprietario del veicolo, dal costruttore, dal rappresentante del costruttore o dall'importatore.

Le "omologazioni individuali UE" (art. 44), sono rilasciabili solo nel pieno rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nell'Allegato II, parte I per i veicoli delle categorie M1 e N1 e parte III per i veicoli uso speciale. Fino a quando non saranno fornite da parte della Commissione europea, con i Regolamenti delegati, le prescrizioni particolari per le tutte le altre categorie di veicoli (M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 e O4) l'omologazione individuale UE è comunque rilasciabile anche per tali categorie ma solo nel pieno rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui all'Allegato II parte I.

Il certificato di omologazione individuale UE viene rilasciato sulla base del modello "D" previsto dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/683 (7). L'omologazione individuale UE consente l'immissione del veicolo sul mercato in ogni Stato membro.

Le "omologazioni individuali nazionali" (art. 45) consentono la possibilità di procedere all'approvazione del veicolo in deroga ad una o più prescrizioni di quelle individuate nell'Allegato II parte I del Regolamento (UE) 2018/858 (4), purché in presenza di prescrizioni alternative.

La validità dell'omologazione individuale nazionale è limitata al solo territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata. Di contro, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di un veicolo con omologazione individuale nazionale in uno Stato diverso da quello che ha rilasciato l'omologazione, è soggetta alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dallo Stato che ha proceduto all'omologazione recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato. Detta dichiarazione è soggetta a valutazione da parte dello Stato membro in cui si vuole immettere il veicolo ai fini dell'accertamento dell'equivalenza delle prescrizioni alternative adottate per l'omologazione con le proprie.

Il certificato di omologazione individuale nazionale viene rilasciato sulla base del modello "E" previsto dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/683 (7).

Quale norma di raccordo con il precedente impianto normativo, il cosiddetto collaudo in " unico esemplare (EU)" viene inquadrato quale "omologazione individuale nazionale".

Nelle more dell'adeguamento delle procedure amministrative informatiche alle previsioni del Regolamento (UE) 2018/858 (4), gli UMC possono continuare a rilasciare i certificati di collaudo in "unico esemplare (EU)" secondo la prassi consolidata.

La numerazione delle omologazioni individuali, sia quelle UE sia quelle nazionali, segue le specifiche dettate nell'Allegato IV del Regolamento (UE) 2020/683. La stringa di omologazione è pertanto così costruita nel caso di certificati emessi in Italia:

  • omologazione individuale UE e3*IV18/858*xxxxxx
  • omologazione individuale nazionale e3*NIV18/858*xxxxxx

dove "xxxxxx" è una sequenza alfanumerica di sei caratteri che ogni Stato membro definisce.

Detta sequenza "xxxxxx" sarà progressiva e partirà da 000001 terminando con ZZZZZZ (per un totale di 2.176.782.335 combinazioni); ciascun carattere alfanumerico sarà assegnato automaticamente dal CED secondo il seguente criterio: 0......5......9A.........HIJK... XYZ.

Veicoli di provenienza estera

I veicoli muniti di omologazione individuale UE rilasciata da un altro Stato membro, potranno essere nazionalizzati dagli UMC, senza ulteriori adempimenti, solo a seguito dell'accertata regolarità tecnico-amministrativa della documentazione presentata, in particolare il modello "D" prima menzionato, completo in ogni sua parte.

I veicoli muniti di omologazione individuale nazionale rilasciata da un altro Stato membro, potranno essere nazionalizzati dagli UMC, previa valutazione da parte di un CPA delle eventuali deroghe concesse e delle prescrizioni alternative adottate, anche a seguito di visita e prova ove ricorra l'esigenza. Tali deroghe sono, altresì, soggette al parere favorevole della Divisione 3 della Direzione Generale per la Motorizzazione, sulla base del rapporto che il CPA avrà cura di redigere e trasmettere alla Divisione 3.

Resta ferma la ripartizione delle competenze tra e CPA e UMC definita con le circolari n. 64 del 12 aprile 1995 (13) e n. 93 del 20 giugno 1996 (14).

Nondimeno, al fine di tenere conto delle nuove tipologie di omologazioni previste dal Regolamento (UE) 2018/858 (4), sono appresso individuati i soggetti titolari delle procedure tecniche e amministrative di omologazione:

Omologazione

Autorità          Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

 

Uffici   DGMOT-DIV3  CPA     UMC

 

Attività            UE                    

            Piccola serie UE          Piccola serie nazionale          

                        Individuale UE

                        Individuale nazionale [1]        Individuale nazionale

            UE di sistema  UE entità tecnica       

                        UE componente         

 

Servizi tecnici

Uffici   DGMOT-DIV3  CPA     UMC

Omologazione UE       X          X         

Omologazione piccole serie UE                    X         

Omologazione piccola serie nazionale                     X         

 

Servizi tecnici

Uffici   DGMOT-DIV3  CPA     UMC

Omologazione individuale UE            X          X         

Omologazione individuale nazionale            X [1]    X

Omologazione UE di sistema X          X         

Omologazione UE di entità tecnica              X         

Omologazione UE di componente                X         

 

[1]Solo per i veicoli oggetto di esenzione dall'obbligo di conformarsi a una o più prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45.

 

Detta ripartizione sarà comunque oggetto di riesame in fase di definizione dei requisiti previsti per la designazione dei Servizi tecnici.

Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Regolamento (UE) 2018/858 (4), "le attività relative alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici che si occupano solo di omologazioni individuali nazionali rilasciate in conformità dell'articolo 45 o di omologazioni nazionali di veicoli prodotti in piccole serie rilasciate in conformità dell'articolo 42 sono esentate dalle valutazioni inter pares"

Conclusioni

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni e delle indicazioni fornite con la presente circolare.

La scrivente Direzione si riserva di emanare successive e specifiche disposizioni in relazione a determinati argomenti ed in funzione delle problematiche che dovessero emergere nell'applicazione della nuova normativa.

 

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