Circolazione attrezzature intercambiabili trainate (S) - Attrezzature portate e semiportate delle trattrici agricole - Segnalazione veicoli
Circolare prot. 19962 del 21 luglio 2020 (1): "Circolazione attrezzature intercambiabili trainate (S) - Attrezzature portate e semiportate delle trattrici agricole - Segnalazione veicoli" - Adempimenti dei Centri Prova Autoveicoli in merito alle verifiche di cui al punto 8 dell'Allegato XXXIV del RUE/2015/208 e s.m.i.
Premessa
Con la Circolare richiamata in oggetto sono state definite, unitamente ad altre tematiche, le modalità di traino delle attrezzature intercambiabili trainate.
Al fine di dare applicazione al disposto del Regolamento (UE) 2015/208 (3) denominato RPSFV "requisiti di sicurezza funzionale" ed in particolare all'Allegato XXXIV "Requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento" in cui è stato introdotto - con Regolamento (UE) 2016/1788 (2) - il punto 8 come segue:
"8. I seguenti veicoli possono essere muniti di dispositivi di accoppiamento concepiti per essere collegati all'attacco a tre punti o ai bracci di attacco del trattore:
- veicoli della categoria Sa;
- attrezzature intercambiabili trainate della categoria R1a o R2a (rettifica apportata con RUE/2018/829) destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013 (4);
- veicoli della categoria Ra con una differenza inferiore a 2 tonnellate fra massa a veicolo carico e massa a vuoto.
Omissis", si dettano le seguenti direttive.
Verifica in sede di omologazione/idoneità alla circolazione.
La verifica viene condotta nel corso del procedimento di omologazione/approvazione dei veicoli di cui al punto 8 sopra evidenziati e per i quali viene richiesta la possibilità di aggancio e traino tramite l'attacco a tre punti posteriore o ai bracci di attacco del trattore.
Nella documentazione informativa il costruttore del veicolo dovrà fornire sia evidenza delle caratteristiche dei veicoli, se di categoria R, che possono beneficiare di tale tipo di attacco (presenza di attrezzature per il trattamento dei materiali o differenza inferiore alle 2 tonnellate fra massa a veicolo carico e massa a vuoto) sia, tramite disegni e relazione tecnica, le caratteristiche dell'attacco.
Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali, queste devono possedere i requisiti di cui al punto 5 della norma ISO 730:2009, modifica 1:2014.
Per quanto concerne le caratteristiche di resistenza, queste possono essere dimostrate in una delle tre seguenti modalità:
- Relazione di calcolo, in cui la scelta del metodo è rimessa al costruttore e/o al professionista incaricato dal costruttore, purché sia ovviamente un metodo normalmente adottato nella progettazione delle strutture meccaniche. Con la struttura sollecitata da una forza pari a 1,5 volte il valore della massa massima ammissibile (come definita nel RUE/2015/208), il carico massimo risultante dal calcolo dovrà essere inferiore a σs = carico di snervamento del materiale impiegato; qualora il materiale presenti un carico di snervamento σs ≥ 0,75 ór (carico di rottura), il carico massimo ammissibile dovrà essere inferiore al valore convenzionale di 0.75 σr
- Risultati delle prove meccaniche rilasciate da un laboratorio accreditato ISO 17025
- Risultati delle prove meccaniche condotte alla presenza del funzionario del CPA
Le prove meccaniche devono essere condotte secondo i medesimi criteri previsti nell'Allegato XXXIV, appendice 3 ed anche i conseguenti risultati vanno valutati sulla base della anzidetta normativa.
Nei documenti di circolazione del veicolo andrà data evidenza della tipologia dell'attacco.
Verifica per aratri, erpici e seminatrici non soggetti a verifica di idoneità alla circolazione.
Il costruttore del veicolo avanzerà istanza in carta legale (con corresponsione dei diritti di cui alla voce tariffaria 6) ad un Centro Prova Autoveicoli allegando la documentazione di cui al paragrafo precedente.
Il dispositivo di accoppiamento può essere comune a più tipologie di veicoli, che andranno indicati nella relazione tecnica, individuabili per categoria di massa e/o dimensioni dell'attacco.
Le verifiche e prove sono le medesime sopra indicate. All'esito favorevole di tali verifiche il Centro Prova Autoveicoli redigerà apposito verbale che, unitamente al disegno vistato dell'attacco, costituiscono elementi del fascicolo tecnico che il costruttore deve creare per il rispetto della "direttiva macchine" (2006/42/CE e s.m.i.). A cura del costruttore verrà apposta in una parte visibile dell'attacco una marcatura, anche tramite targhetta, con indicati gli estremi del verbale del Centro Prova Autoveicoli nella forma "CPA/xx (xx = sigla sede CPA) - Verbale n. xxxxxxxx"
Si precisa che non è necessario attivare le procedure di verifica di idoneità alla produzione di serie non trattandosi di un procedimento di omologazione. Resta però in facoltà del CPA verificare, attraverso la documentazione amministrativa e/o eventuali visite ispettive, che il costruttore attui - nel corso della progettazione e produzione - idonei sistemi di costruzione e verifica degli elementi dell'attacco.