Certificato di proprietà auto digitale CDPD
Il certificato di proprietà auto è diventato digitale: non è più necessario né obbligatoria la copia cartacea.
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L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le lezioni di scuola guida non rientrano nel novero degli insegnamenti scolastici o universitari che sono esenti dall'Iva. E subito scatta l'allarme: con una imposta al 22%, scatteranno i rincari per i consumatori.
Chi risiede all'estero ma con patente ancora italiana può richiedere la stessa patente ad una agenzia pratiche auto o è obbligato alla conversione nel paese dove risiede?
Il codice della strada (art.80) prevede che tutti i veicoli debbano essere sottoposti a revisione. La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione, per lo Stato italiano.
Le macchine operatrici (macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli) si suddividono in:
Dal 20 maggio 2018 sono soggetti a revisione anche i rimorchi di categoria O1 e O2 (fino a 3,5 tonnellate).
La Carta di Qualificazione del Conducente (detta C.Q.C.) è obbligatoria per i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di cose e/o di persone.
In ordine al trasporto di rifiuti derivanti dalla propria attività, il relativo obbligo di iscrizione all’Albo è stato introdotto dal comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 9 giugno 2005, causa C‑270/03, che condannò il nostro Paese per esser venuto meno agli obblighi incombenti ai sensi dell’art. 12 della direttiva 91/156, in quanto: “l’art. 12 della direttiva 91/156, assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse”.
La Legge 1 ottobre 2018, n. 117 (1) (GU n.238 del 12.10.2018) ha modificato l'art. 172 (2) del codice della strada, imponendo al conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 che trasporti un bambino di età inferiore a quattro anni di far uso, unitamente al seggiolino, di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del minore all'interno del veicolo medesimo.
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